La rappresentazione: ambito applicativo dell’art. 468 c.c.
La questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell’istituto della rappresentazione ha formato oggetto di esame in dottrina ed in giurisprudenza.
L’istituto della rappresentazione è disciplinato dall’art. 467 c.c., secondo cui la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Ciò che interessa ai fini della trattazione in esame è, tuttavia, l’art. 468 c.c., il quale afferma che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Il principale problema è se la predetta norma comprenda come rappresentati soltanto i figli nonché i fratelli e le sorelle del de cuius o anche i suoi nipoti ex filio ed ex fratre.