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… segue: NORMATIVE RECENTI (ASD, SSD)

 

IMG_0151a) Ai sensi del primo comma dell’articolo 9 del d.p.r. 296/2005 (“Regolamento concernente i criteri e le modalita’ di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”):
“possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato e a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, per finalita’ di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, taluni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio e destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonche’ gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere”.
La Legge di Stabilità 2016 ha allargato l’ambito applicativo del dpr 296/2005 alle associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
* non hanno fini di lucro;
* sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
* svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.
Dalla lettura del nuovo comma 1 dell’articolo 11 del d.p.r. 296/2005 si evince che tra i soggetti ammessi alla concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato non rientrano le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Discipline Sportive Associate.
Questo poiché le Discipline Sportive Associate (DSA):
* hanno carattere ludico-ricreativo;
* non sono ancora riconosciute come sport olimpico.
In linea generale, gli obiettivi delle agevolazioni di cui al d.p.r. 296/2005 consistono nella vaorizzazione degli immobili pubblici attraverso:
* la partecipazione e l’investimento da parte di soggetti privati;
* la rinnovata redditività di tali immobili;
* l’offerta di servizi di interessi sociali (tipici degli enti non profit).
Le concessioni e le locazioni degli immobili dello Stato vengono normalmente stipulate a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salvo casi particolari (disciplinati sempre dal d.p.r. 296/2005) in cui è possibile ottenere l’agevolazione tramite trattativa privata.

Associazione sportiva dilettantistica (ASD) e Società sportiva dilettantistica (SSD)

 

IMG_0151Un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può essere definita come un’associazione con finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali. Tipicamente una ASD è affiliata ad un Ente di promozione sportiva.

Il primo intervento normativo specifico risale alla l. 398/1991, la quale prevede, a favore delle ASD che non superino un certo tetto di proventi economici nell’arco dell’esercizio sociale, una serie di facilitazioni in materia di contabilità fiscale.
Tuttavia, la prima legge che si occupa delle SSD, anche sotto l’aspetto del diritto sostanziale, è la l. 289/2002, la cui peculiarità è quella di estendere anche alle organizzazioni sportive dilettantistiche, che avessero scelto di rivestire la forma societaria, la normativa fiscale agevolativa dettata in materia di associazionismo.
L’ulteriore intervento normativo giunto con l. 128/2004, modificando talune previsioni della disciplina previgente, prevede che la società possa assumere anche la forma della società cooperativa. È opportuno rilevare che ancora oggi la formula associativa costituisce il riferimento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.

Manovra-bis: novità in tema di PMI-s.r.l.

L’art. 57 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) rubricato Attrazione degli investimenti, introduce alcune modifiche all’art. 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La norma oggetto di intervento, in materia di start-up innovative, contiene una serie di deroghe al diritto societario.
In particolare, le modifiche in esame riguardano i commi 2, 3, 5 e 6 dell’art. 26 e consistono nella sostituzione delle parole “start-up innovative” e “start-up innovativa” con l’espressione PMI. Da notare che la tecnica normativa della sostituzione dell’espressione “start-up innovativa/e” con quella PMI nel d.l. 179/2012 potrebbe portare al risultato che, ove la s.r.l. start-up innovativa non abbia le caratteristiche della PMI, la disciplina derogatoria del codice civile di cui ha potuto fino ad oggi fruire non sia più ad essa applicabile.
È necessario sottolineare che la norma contenuta nel decreto legge non incide su altri aspetti concernenti la costituzione, il regime agevolativo e la circolazione di partecipazioni di s.r.l. PMI.

La rappresentazione: ambito applicativo dell’art. 468 c.c.

IMG_0125La questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell’istituto della rappresentazione ha formato oggetto di esame in dottrina ed in giurisprudenza.
L’istituto della rappresentazione è disciplinato dall’art. 467 c.c., secondo cui la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Ciò che interessa ai fini della trattazione in esame è, tuttavia, l’art. 468 c.c., il quale afferma che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Il principale problema è se la predetta norma comprenda come rappresentati soltanto i figli nonché i fratelli e le sorelle del de cuius o anche i suoi nipoti ex filio ed ex fratre.

La donazione di quotina: riflessioni pratiche

IMG_0124Date le conclusioni raggiunte nel precedente articolo, in ogni caso, laddove si intenda evitare il rischio di nullità dell’atto nel caso in cui prevalga l’orientamento giurisprudenziale dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sarà opportuno configurare l’atto come donazione obbligatoria e, dunque, priva di effetti traslativi immediati.
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, non può assolutamente escludersi la validità della donazione ad effetti traslativi immediati di quota su bene facente parte di una massa più ampia comune qualora intervengano tutti gli altri comproprietari, che, pur mantenendo le proprie rispettive quote di comproprietà, prendano atto di tale cessione, di modo che si formi una nuova e distinta comunione sui beni oggetto di cessione. Infatti, non può negarsi che i principi che regolano la comunione siano a tutela di interessi privati e come tali disponibili. In tal caso, si avrebbero due distinte comunioni: una che avrebbe ad oggetto il bene di cui si è disposto pro-quota, alla cui divisione sarebbero legittimati il cessionario e gli altri comproprietari escluso il cedente; l’altra inerente ai restanti beni oggetto di comunione, alla cui divisione sarebbero legittimati gli originari comproprietari escluso il cessionario.

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