Associazione sportiva dilettantistica (ASD) e Società sportiva dilettantistica (SSD)
Un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può essere definita come un’associazione con finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali. Tipicamente una ASD è affiliata ad un Ente di promozione sportiva.
Il primo intervento normativo specifico risale alla l. 398/1991, la quale prevede, a favore delle ASD che non superino un certo tetto di proventi economici nell’arco dell’esercizio sociale, una serie di facilitazioni in materia di contabilità fiscale.
Tuttavia, la prima legge che si occupa delle SSD, anche sotto l’aspetto del diritto sostanziale, è la l. 289/2002, la cui peculiarità è quella di estendere anche alle organizzazioni sportive dilettantistiche, che avessero scelto di rivestire la forma societaria, la normativa fiscale agevolativa dettata in materia di associazionismo.
L’ulteriore intervento normativo giunto con l. 128/2004, modificando talune previsioni della disciplina previgente, prevede che la società possa assumere anche la forma della società cooperativa. È opportuno rilevare che ancora oggi la formula associativa costituisce il riferimento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.
– Quali sono i requisiti essenziali per l’accesso alle agevolazioni in parola?
* divieto di distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione (obbligatoria esclusione dello scopo lucrativo, inteso in senso soggettivo);
* inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
* obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo;
* disciplina uniforme del rapporto associativo;
* divieto di soci temporanei;
* obbligo di tesserare ciascun individuo con tessera amatoriale o agonistica;
* obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
* libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
* divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
* criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
* intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Inoltre, a partire dalla l. 186/2004, la quale stabilisce che l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalla società possa essere esclusivamente il CONI, è stato praticamente disposto l’obbligo preventivo di riconoscimento da parte del CONI quale presupposto per accedere alle previste agevolazioni fiscali.
Pertanto, tale riconoscimento non rappresenta una condizione della stessa venuta ad esistenza della società e quindi all’iscrizione della stessa al registro delle imprese, ma rappresenta il presupposto per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste in materia di legge.
– Quali sono le caratteristiche salienti del dilettantismo?
Le attività sportive che la società andrà a gestire saranno esclusivamente limitate al settore amatoriale, pertanto dovrà essere escluso qualsiasi rapporto che, per le caratteristiche di specializzazione atletica dei soggetti impiegati, di peculiarità di elementi contrattuali coinvolti, di investimento di denaro richiesto, di graduazione di interventi economici di terzi a sostegno delle iniziative intraprese, di mezzo tecnici e di strumenti impiegati, possa ritenersi caratterizzato dalla professionalità, intesa non tanto sotto il profilo della continuità, bensì del livello degli interessi e dei mezzi impiegati e coinvolti nella vicenda societaria.
È innegabile che, stante l’inesistenza di uno spartiacque ufficiale tra ciò che possa definirsi professionale e ciò che appartiene all’ambito del dilettantismo, non sia facile individuare la qualifica professionale rispetto a quella dilettantistica, ma è altresì comprensibile come il buon senso dell’operatore, chiamato alla strutturazione di un oggetto sociale, possa esaurientemente discernere i due diversi ambiti in cui la costituenda organizzazione sociale si accinge adoperare.
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