Archivia per settembre, 2017

Associazione sportiva dilettantistica (ASD) e Società sportiva dilettantistica (SSD)

 

IMG_0151Un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può essere definita come un’associazione con finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali. Tipicamente una ASD è affiliata ad un Ente di promozione sportiva.

Il primo intervento normativo specifico risale alla l. 398/1991, la quale prevede, a favore delle ASD che non superino un certo tetto di proventi economici nell’arco dell’esercizio sociale, una serie di facilitazioni in materia di contabilità fiscale.
Tuttavia, la prima legge che si occupa delle SSD, anche sotto l’aspetto del diritto sostanziale, è la l. 289/2002, la cui peculiarità è quella di estendere anche alle organizzazioni sportive dilettantistiche, che avessero scelto di rivestire la forma societaria, la normativa fiscale agevolativa dettata in materia di associazionismo.
L’ulteriore intervento normativo giunto con l. 128/2004, modificando talune previsioni della disciplina previgente, prevede che la società possa assumere anche la forma della società cooperativa. È opportuno rilevare che ancora oggi la formula associativa costituisce il riferimento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.

Manovra-bis: novità in tema di PMI-s.r.l.

L’art. 57 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) rubricato Attrazione degli investimenti, introduce alcune modifiche all’art. 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La norma oggetto di intervento, in materia di start-up innovative, contiene una serie di deroghe al diritto societario.
In particolare, le modifiche in esame riguardano i commi 2, 3, 5 e 6 dell’art. 26 e consistono nella sostituzione delle parole “start-up innovative” e “start-up innovativa” con l’espressione PMI. Da notare che la tecnica normativa della sostituzione dell’espressione “start-up innovativa/e” con quella PMI nel d.l. 179/2012 potrebbe portare al risultato che, ove la s.r.l. start-up innovativa non abbia le caratteristiche della PMI, la disciplina derogatoria del codice civile di cui ha potuto fino ad oggi fruire non sia più ad essa applicabile.
È necessario sottolineare che la norma contenuta nel decreto legge non incide su altri aspetti concernenti la costituzione, il regime agevolativo e la circolazione di partecipazioni di s.r.l. PMI.

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